Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «i-bis) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definita all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8, quando il rapporto tra il numero dei metri quadrati della superficie dell'unità immobiliare e il numero dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo è inferiore a 20;

          i-ter) per il triennio successivo alla data del matrimonio, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di coniugi di età non superiore a trentacinque anni. Qualora uno dei coniugi superi il suddetto limite dei trentacinque anni di età, l'esenzione spetta solo all'altro coniuge per la sua quota di proprietà».

      2. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Fatte salve le esenzioni previste dalle lettere i-bis) e i-ter) del comma 1 dell'articolo 7, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari ad almeno 300 euro. Tale importo è aumentato di 100 euro per ogni figlio o componente il nucleo familiare del soggetto passivo. L'aumento è di 200 euro per ogni figlio, o altro componente il nucleo familiare, disabile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di proprietà per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».